Contenuto dell'obbligo

Articolo 26, commi 1 del Decreto legislativo n. 33/2013
Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti con i quali sono determinati, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i criteri e le modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.
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L'A.P.S.P. non eroga sovvenzione, contributi, sussidi o vantaggi economici.