Contenuto dell'obbligo

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Capo II - Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni

  1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi:

a) agli organi di indirizzo politico con l'indicazione delle rispettive competenze.

Riferimenti normativi Ai sensi dell'art. 13, comma 1 lettera a) del D.Lgs. 33/2013