Contenuto dell'obbligo

Fermi restando gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo
17, comma 22, della legge  15  maggio  1997,  n.  127,  le  pubbliche
amministrazioni pubblicano  e  aggiornano  le  seguenti  informazioni
relative ai titolari di incarichi  amministrativi  di  vertice  e  di
incarichi dirigenziali, a  qualsiasi  titolo  conferiti,  nonché  di
collaborazione o consulenza: 
  a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico; 
  b) il curriculum vitae; 
  c) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o  la  titolarità
di cariche in enti di diritto privato  regolati  o  finanziati  dalla
pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali; 
  d) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro,
di consulenza o  di  collaborazione,  con  specifica  evidenza  delle
eventuali  componenti  variabili  o  legate  alla   valutazione   del
risultato. 
  
La pubblicazione degli estremi degli  atti  di  conferimento  di
incarichi   dirigenziali   a   soggetti   estranei   alla    pubblica
amministrazione, di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni
a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso,  completi  di
indicazione dei soggetti percettori, della  ragione  dell'incarico  e
dell'ammontare erogato, nonché la comunicazione alla Presidenza  del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento  della  funzione  pubblica  dei
relativi dati ai sensi dell'articolo 53, comma 14,  secondo  periodo,
del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165   e   successive
modificazioni,  sono  condizioni  per  l'acquisizione  dell'efficacia
dell'atto  e  per  la  liquidazione   dei   relativi   compensi.   Le
amministrazioni pubblicano e  mantengono  aggiornati  sui  rispettivi
siti  istituzionali  gli  elenchi  dei  propri  consulenti  indicando
l'oggetto, la durata e il  compenso  dell'incarico.  Il  Dipartimento
della  funzione  pubblica  consente  la  consultazione,   anche   per
nominativo, dei dati di cui al presente comma. 
  
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