Contenuto dell'obbligo

Articolo 41, commi 6 del Decreto legislativo n. 33/2013
Gli enti, le aziende e le strutture pubbliche e private che erogano prestazioni per conto del servizio sanitario sono tenuti ad indicare nel proprio sito, in una apposita sezione denominata «Liste di attesa», il tempi di attesa previsti e i tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata.
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Pubblicazione non dovuta ai sensi della L.R. 29.10.2014 n.10