Contenuto dell'obbligo

Le pubbliche amministrazioni pubblicano nel sito istituzionale: 
  a)  i  recapiti  telefonici  e  la  casella  di  posta  elettronica
istituzionale dell'ufficio responsabile  per  le  attività  volte  a
gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o  l'accesso
diretto agli stessi da  parte  delle  amministrazioni  procedenti  ai
sensi degli articoli 43, 71 e 72 del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; 
  b) le convenzioni-quadro  volte  a  disciplinare  le  modalità  di
accesso   ai   dati   di   cui    all'articolo    58    del    codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7  marzo
2005, n. 82; 
  c) le ulteriori modalità per la tempestiva acquisizione  d'ufficio
dei dati nonché per lo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni
sostitutive da parte delle amministrazioni procedenti. 
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Non applicabile.